I vicini si lamentano e rompono per il vostro cane? Finalmente una sentenza ribadisce il diritto dei cani ad abbaiare
Quante volte è capitato di avere screzi e liti legati ai latrati del nostro cane? Sicuramente un’infinità di volte, ma purtroppo poche persone capiscono che quello è il linguaggio del cane e lo esterna appunto abbaiando. A ciò si aggiunge il fatto che a fronte di molti episodi contro gli animali seguono pochissime condanne e poi c’è ancora tanta gente che considera gli animali come cose od oggetti a supporto dell’uomo.
Viste tutte queste considerazioni è facile capire quanto sia semplice litigare tra vicini per queste cose, ed è esattamente ciò che è successo tra due famiglie di Treglio dove dalle parole si è passati in tribunale. Ma in questo caso, il giudice del tribunale di Lanciano dott. Giancarlo De Filippis ha emesso una sentenza esemplare. “Abbaiare è un diritto esistenziale del cane”, soprattutto nel caso di difesa, guardia e sicurezza dell’abitazione.
Sempre in sentenza è specificato che i cani, svolgono una funzione importante, nel caso in questione, abitando la famiglia in campagna, sono una specie di antifurto vivente. Quindi, se il nostro cane abbaia, lo fà anche per svolgere un proprio ruolo di difesa, perchè il cane non è solo un aniamle da compagnia. Infatti il cane, sin dai tempi più antichi, abbaiando proteggeva il branco, oggi il branco siamo noi, il moderno nucleo familiare.
Questa sentenza rappresenta una conquista fondamentale per il rispetto della natura di questi animali ed il riconoscimento dei loro diritti. Naturalmente dobbiamo specificare che questo diritto inalienabile del cane di abbaiare non deve superare la soglia di tollerabilità. Questa soglia è stabilita dall’articolo 659 del codice penale, che sottolinea come la nostra libertà finisca ove cominci quella degli altri. Inoltre, l’animale deve sempre essere rispettato, e dove necessario educato, attraverso appositi corsi di addestramento.
Quindi come sostiene lo stesso Codice Penale, esiste un obbligo morale dell’uomo di rispettare tutte le creature viventi. (art.544 bis e successivi Codice Penale, art.5 della legge 189 del 2004).