Maltrattamento animale e le pene
Gli animali sono esseri che soffrono, hanno paura e nessun animale deve essere destinato all’uccisione da parte dell’uomo ma a queto grado di civiltà, purtroppo ci si deve ancora arrivare. Comunque sia, per quanto riguarda gli animali di affezione come cani e gatti, il codice Penale parla chiaro:
Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dagli artt. 544 ter e 727 del c.p. e non si tratta più solo di un “delitto contro il patrimonio” (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell’animale da parte di un proprietario), come è previsto dall’art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all’art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l’art. 638 l’animale era tutelato quale “proprietà” di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l’art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell’animale stesso.
TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Art. 727 (Abbandono di animali)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Art. 638
Prevede l’uccisione o il danneggiamento degli animali altrui, quindi considera l’uccisione o il ferimento dell’animale come reati contro il patrimonio.
Art.727
Descrive un reato di maggiore gravità e risulta quindi perseguibile d’ufficio.
Anche qui è possibile punire i colpevoli con detenzione o con semplice contravvenzione, ma sono previste sanzioni pecuniarie più pesanti dell’art. 638 e quindi: chi fosse condannato per il maltrattamento, avrà anche tale condanna annotata nel casellario.
E’ bene sapere che per molti animalisti la soluzione migliore e farsi giustizia con le proprie mani, quindi se minimamente qualcuno è intenzionato a torcere anche un solo pelo di un cane o un gatto, dovrà poi fare i conti con qualcuno che è disposto a tutto pur di difendere un essere che sicuramente non potrà far valere le sue ragioni da solo.